DESCRIZIONE

Richieste di accesso alle informazioni attinenti l’organizzazione e le attività di SOLARIS SRL da parte di cittadini.

L’accesso civico, previsto dagli art. 5 e 5bis del D.Lgs. n.33/2013 come modificato da D.Lgs. n.97/2016è diverso dall’accesso ai documenti amministrativi previsto dalla L. n.241/90. In quest’ultimo caso si prevede un interesse diretto, concreto e attuale verso l’atto o il documento o la pratica in possesso della società per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Per avere dettagli su tale procedura è possibile consultare la pagina di riferimento presente nel sito.

Nel caso dell’accesso civico è possibile richiedere:
– art.5 co.1) documenti, informazioni o dati che Solaris in qualità di gestore di pubblici servizi deve pubblicare ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e che nel sito di SOLARIS sono contenuti nella sezione “Società Trasparente

-art.5 co.2) ogni altro dato o documento rispetto a quelli precitati da pubblicare nella sezione “Società Trasparente” nel rispetto dei limiti relativi alla “tutela di interessi giuridicamente rilevanti” distinti in interessi pubblici e interessi privati elencati dall’art. 5bis, co.1, 2 e 3.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legislativo n. 33/2013

MODALITA'

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al RESPONSABILE di riferimento e al Responsabile della Trasparenza. Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata per via telematica, secondo le modalità specificate nel regolamento, agli indirizzi mail info@solaris.srl – PEC solaris.pec@legalmail.it; a mezzo posta indirizzata a SOLARIS SRL, Sportello di Accesso Civico c/o Sportello Unico, Via Oberdan 10/11, 40024 Castel S. Pietro Terme (BO, fax o direttamente c/o Sportello Unico, Via Oberdan 10/11,Castel S. Pietro Terme (BO)

Si fa presente che il cittadino può verificare prima della richiesta di accesso se l’atto, documento, informazione, dati sono già pubblicati e reperibili nella sezione “Società Trasparente” del sito.

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Dopo aver ricevuto e protocollato la richiesta, l’ufficio Protocollo la trasmette al  responsabile della pubblicazione per materia o che detiene il dato/documento, che entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza:
– pubblica nel sito web della società, sezione “Società Trasparente”, il documento/informazione/dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al richiedente e per conoscenza al Responsabile della Trasparenza e allo Sportello di Accesso Civico (c/o Sportello Cittadino) l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale;
– se quanto richiesto risulta già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al richiedente e, per conoscenza, al Responsabile della trasparenza e allo Sportello di Accesso Civico (c/o Sportello Cittadino) indicando il collegamento ipertestuale.

Nel caso di accesso civico potenziato ex art.5 co.2, il Responsabile che detiene il dato/documento, qualora individui soggetti “controinteressati”, è tenuto a comunicare agli stessi la domanda di accesso. I controinteressati hanno facoltà di presentare “motivata opposizione” alla richiesta di accesso civico entro 10 giorni. Decorsi tali 10 giorni e accertata la ricezione della comunicazione, la società deve decidere se accogliere o respingere la richiesta. La società ha l’onere di concludere il procedimento nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il provvedimento di accesso civico potenziato è chiuso con un provvedimento espresso e motivato. La decisione è comunicata al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, la società trasmette tempestivamente al richiedente i dati/documenti richiesti.

STRUMENTI DI TUTELA

Se la società nega l’accesso, totalmente o parzialmente, oppure non rispetta il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, il richiedente può presentare “domanda di riesame” al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che deciderà con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Se l’accesso civico è negato o differito per tutelare l’interesse privato alla “protezione dei dati personali”, il responsabile anticorruzione deve acquisire un preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. Il termine per l’adozione del provvedimento finale da parte del responsabile anticorruzione rimane sospeso fino alla ricezione del suddetto parere e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.